Contributo agli affitti: cancellare le norme discriminatorie e nuovi bandi applicando la sentenza della Corte Costituzionale
A cura di
Rifondazione Comunista Pisa
Una città in comune – Possibile
L’altrasangiuliano
- Pisa 9 agosto 2018
Il diritto all’abitare come dovrebbero sapere tutti coloro che legiferano e amministrano, è tutelato dalla nostra Costituzione attraverso l’Art 47 e negli anni confermato con sentenze della Consulta ** che richiamano costantemente i trasgressori al rispetto.
Oggi nuovamente la Corte Costituzionale è dovuta intervenire per ribadire i principi costituzionali, (ricordiamo confermati nel referendum dalla stragrande maggioranza del popolo italiano di appena 18 mesi fa ) esprimendosi su una norma intervenuta nel 2008 concernente le modalità per l’accesso al contributo all’affitto. Ciò è avvenuto al fine di garantire l’adeguato sostegno al diritto alla casa individuato oltre che con la disponibilità di case popolari, con l’istituzione da parte di comuni e regioni, di fondi per contribuire alle spese per l’affitto per le persone/famiglie in disagio economico.
Nel 2008 purtroppo e illegalmente vengono introdotti attraverso uno specifico articolo del DL 112, elementi discriminatori nelle modalità di accesso a questi contributi, prevedendo che per i cittadini non appartenenti alla comunità europea, fosse presente un requisito legato alla residenza; sostanzialmente si introduce nella legge, già nel 2008, il concetto – incostituzionale – ormai non solo di moda leghista del “prima gli italiani”.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 166 del 2018 lo ha ritenuto illegittimo *** ed in contrasto con l’Art 3 della Costituzione riconoscendolo irragionevole nei modi e anticostituzionale nella sostanza, in barba a chi continua a farne una permanente campagna elettorale, ma anche un “richiamo” per tutte le amministrazioni comunali, come anche quelle della nostra provincia, che hanno pubblicato il bando per l’erogazione del contributo affitto richiedendo tra gli altri requisiti anche quello della c.d. residenza storica.
La sentenza della Corte richiama inoltre chi governa a livello nazionale e locale al rispetto dei principi costituzionali, distinguendosi fortemente da quanti alimentano politiche razziste e “divisive” anziché rimuovere anche attraverso investimenti pubblici le cause che alimentano il disagio o attuando strategie per sostenere maggiormente tutti i cittadini, senza distinzioni.
Con questa lunga premessa motiviamo il nostro sostegno ai sindacati degli inquilini che in questi giorni contestano questi bandi per il contributo all’affitto e annunciamo che nei prossimi giorni depositeremo atti nei comuni interessati – anche attraverso gli amministratori che fanno riferimento alla nostra area politica/istituzionale – per chiedere l’annullamento e la riformulazione con la riapertura dei termini.
Richiamiamo anche al senso di responsabilità le amministratrici e gli amministratori che qualora perseverassero nell’intento discriminatorio e non modificassero i bandi, potrebbero, alla luce di questa sentenza, essere giustamente coinvolti in una atti giuridici da parte di coloro ingiustamente esclusi. Iniziative che sosterremo, promuoveremo, solleciteremo.
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**: “è doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione” (n. 49/1987);
“Il diritto all’abitazione rientra infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione” (Corte cost., sent. n. 217 del 1988);
“Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso” (Corte cost. sent. n. 217 del 25 febbraio 1988);
“indubbiamente l’abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell’individuo, un bene primario che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge” (sentenza n. 252 del 1983)
*** : art. 11, comma 13, dl 112/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008): “ i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi (…) devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione”